Art. 16.
(Rapporti con lo Stato).

      1. Lo Stato e la regione, in posizione paritaria, informano i loro rapporti al principio di leale collaborazione.
      2. La regione partecipa ai processi decisionali di proprio interesse in tutte le sedi istituzionali di concertazione, di negoziazione e di coordinamento.
      3. Il presidente della regione interviene, con voto deliberativo, alle sedute del consiglio dei ministri con rango di Ministro quando sono trattate questioni che riguardano la regione.
      4. Con i decreti legislativi di attuazione del presente Statuto sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle questioni di rilievo regionale e sono disciplinate le forme di intesa e di coordinamento che riguardano

 

Pag. 20

settori, opere e interventi di comune interesse, con specifico riguardo all'utilizzo delle risorse naturali e delle fonti di energia.